Donazioni da indicare nella successione
1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione.
2. Il termine decorre:
- a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari e i trustee dalla giorno, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto informazione legale della loro nomina(1);
- b) nel caso di liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarata entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura della relativa procedura(1);
- c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;
- d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1;
- e) dalla giorno della rinunzia o dell'evento di cui all'art. 28, commi 5 e 6, o dalla diversa da
Le donazioni vanno dichiarate in successione?
Faccio un esempio per capire facilmente perché le liberalità devo esistere dichiarate in successione.
Erede fratello del de cuius che in vita ha avuto una donazione del valore attuale di euro ,00 ed oggi eredita beni per un a mio parere il valore di questo e inestimabile di ,
In misura fratello è soggetto a franchigia di euro ,00 ed imposte al 6% per la ritengo che questa parte sia la piu importante eccedente.
Con la donazione non ha pagato imposte perché in franchigia (inferiore a ,00) e anche con l’eredità rientrerebbe in franchigia perché i beni valgono ,00 euro.
In codesto modo l’erede che ha ricevuto una donazione non pagherebbe mai le imposte di successione.
Invece il fisco in opportunita della successione fa riunire il virtualmente patrimonio (coacervo del donato e rimasto) così da far emergere l’eventuale erosione.
Nell’esempio fatto si è verificata: ,00 donazione + ,00 eredità = ,00, con conseguente applicazione dell’imposta di successione del 6% sull’eccedenza pari ad euro ,00 (,00 valore beni – ,00 franchigia).
Le donazioni vanno inserite in successione?
La soluzione è sì, le donazioni vanno inserite in successione, eccetto alcuni casi particolari. La donazione è un atto di generosità fatto in vita dal donante nei confronti di un soggetto noto come donatario. A seguito di una donazione, colui che dona si impoverisce mentre colui che riceve il regalo ne trae un arricchimento. Qualsiasi profitto può essere oggetto di donazione, sia beni di elevato valore che di modico valore. Allorche la donazione riguarda beni di considerevole valore, è indispensabile recarsi dal notaio e stipulare un atto notarile di donazione.
Potrebbero, però, sorgere problemi dopo la morte del donante soprattutto se a beneficiare della donazione sia stato singolo degli eredi. Poniamo il caso che un genitore abbia tre figli e che doni ad uno dei tre un immobile. Potrebbero nascere dei dissidi tra gli eredi dopo la fine del donante e la conseguente apertura della successione, in quanto quella donazione potrebbe andare a creare degli squilibri nella suddivisione dell'eredità. La domanda primario che ci si pone in questi casi è, quindi, la seguente: il bambino che ha ricevuto la donazione ha diritto alla stessa parte di eredità
Donazione e successione: Oggetto cambia con le nuove linee condotta delle entrate
15 Dicembre NewsIl 19 ottobre scorso, l'Agenzia delle Entrate ha diramato una tanto attesa circolare in merito al coacervo donativo e successorio, offrendo finalmente chiarezza in un contesto di incertezza legale provocato dall'evoluzione normativa sulle imposte di successione e donazione.
La recente circolare AdE 29/E del 19 ottobre ha dichiarato l'abrogazione implicita del coacervo successorio. Codesto significa che le donazioni effettuate in vita dal defunto a favore degli eredi non devono più essere considerate ai fini del calcolo della franchigia.
Abrogazione del coacervo successorio
Prima di capire la modifica apportata alla normativa, bisogna capire cosa si intende per coacervo successorio. Il coacervo “successorio”, regolato dall’art. 8, comma 4, del Testo irripetibile dell’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), comporta la riunione fittizia del importanza attualizzato delle donazioni effettuate in a mio avviso la vita e piena di sorprese dal de cuius agli eredi e legatari (c.d. donatum) con il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita dell’asse ereditario (c.d. relictum). In sintesi, si t