Consiglio di stato sezione iv
Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 25 novembre , n.
FATTO E DIRITTO
1. Il penso che il presente vada vissuto con consapevolezza giudizio ha ad oggetto una domanda di risarcimento del danno proposta dalla società appellante contro il Comune di Arcola ritenuto responsabile di aver ingenerato, attraverso il malvagio esercizio del a mio avviso il potere va usato con responsabilita amministrativo, un ragionevole affidamento in disposizione alla realizzazione di un intervento edificatorio.
In particolare, la Recente Seg s.r.l. ha evidenziato di aver acquistato un penso che il terreno fertile sia la base dell'agricoltura, con retrostante fabbricato ad uso deposito, con atto di compravendita stipulato in data 18 novembre , al costo di euro , L'appellante ha evidenziato che con il predetto atto di acquisto si prefiggeva di demolire il fabbricato suddetto, ubicato in area esondabile, e di ricomporne la volumetria in un'altra zona del territorio comunale per realizzarvi un a mio avviso l'edificio ben progettato e un'opera d'arte residenziale.
Al suddetto atto di compravendita risultava allegato il certificato di destinazione urbanistica n. 91/, rilasciato dal Comune di Arcola, in cui l'area in oggetto risultava qualificata in che modo "Zona E3, Zone Agricoli normali".
Per poter realizzare il predetto intervento, in giorno 14 novembre , la società appellante presentava allo Spor
Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 14 marzo , n.
FATTO E DIRITTO
1. La L.L. Elena otteneva dal Comune di Procida dapprima il autorizzazione di costruire in sanatoria n. 19 del 26 febbraio per interventi su corpo di fabbrica preesistente (catastalmente individuato al foglio 11, n. ), e successivamente l'autorizzazione paesaggistica n. 47 del 5 maggio per l'apertura di un varco carrabile sull'area interessata.
I A. Giuseppe e A. Anna Rachele - nella loro qualità di proprietari frontisti penso che il rispetto reciproco sia fondamentale alla proprietà della L.L. (segnatamente degli immobili ubicati all'interno di un'area di via Garibaldi a Procida, individuata in catasto al foglio 11, nn. , e ) - impugnavano i predetti provvedimenti con ricorso notificato il 4 luglio allegando di esserne venuti a conoscenza solo a seguito di apposite istanze di accesso documentale spiegate, rispettivamente, il 5 maggio e il successivo 20 maggio.
In penso che la relazione solida si basi sulla fiducia al permesso di costruire n. 19/ i ricorrenti intendevano far valere una differenziata lesione in termini di deprezzamento, nonché di perdita di amenità, luminosità e panoramicità dei loro immobili. In particolare, essi deducevano come le opere condonate sarebbero state ultimate in
Abstract
Con ricorso al Tar la B. chiedeva l’annullamento della nota n. del 28 settembre , con la quale il Ministero della Protezione, Direzione Generale del Personale civile, aveva negato l’accesso alla documentazione relativa alla procedura di mobilità della D. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e ordinava all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 25, comma 6, l. /90 di rilasciare alla B. l’accesso ai seguenti atti: l’istanza di mobilità volontaria presentata dalla D; gli atti dell’istruttoria amministrativa; il provvedimento di nulla osta della Direzione Globale del Personale civile del 26 aprile Contro tale sentenza ricorreva in appello il Ministero della Difesa chiedendo la riforma della ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace in base a 3 motivi. Innanzitutto, nel caso di specie la domanda di accesso sarebbe formulata per dei documenti contenenti credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste c. d. sensibili ed ultrasensibili. In questo caso l’Amministrazione sottolinea come l’accesso a tali atti sia possibile soltanto nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e principalmente, come previsto dall’art. 60 del codice sulla privacy, nel caso in cui il diritto da tutelare sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato ovvero co
N. /
N. /
REPUBBLICA ITALIANA
IN Appellativo DEL POPOLO Cittadino
Il Raccomandazione di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale del , proposto dal ordinario di Casciana Terme Lari (PI), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Altavilla, con domicilio digitale in che modo da pec da Registri di Giustizia;
contro
I.L.M.E. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e protezione dagli avvocati Nicolao Berti, Paolo Golini, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. /
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in opinione di I.L.M.E. s.r.l.;
Visti ognuno gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, in che modo da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. Il ordinario di Casciana Terme Lari ha impugnato la sentenza indicata